Fotogallery

    Albo

Aire

 

 

 

 

A.I.R.E. – Anagrafe Italiani Residenti all’Estero

Normativa di riferimento

Legge n. 470 del 27.10.1988:Anagrafe e censimento degli italiani all’estero

D.P.R. 323 del 06.09.1989: Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge del 27.10.1988 sull’anagrafe e sul censimento degli italiani all’estero.

Legge n.104 del 27.05.2002: Disposizioni per il completamento e l’aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero e modifiche alla legge 470/1988.

I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all’estero: nel primo caso ( residenza in Italia ) saranno iscritti all’Anagrafe della Popolazione Residente ( A.P.R.) del comune italiano competente per territorio; nel secondo caso ( residenti all’estero) saranno iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del comune di ultima residenza prima dell’espatrio, ovvero del Comune con il quale esiste un particolare legame.

 

CHI DEVE ISCRIVERSI ALL’ A.I.R.E.

 

I cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

 

Le persone nate all’estero da cittadino/a italiano/a.

 

Le persone che hanno acquistato la cittadinanza italiana all’estero.

 

Nota: l’iscrizione all’A.I.R.E. per nascita o acquisto di cittadinanza potrà essere effettuata solo quando saranno pervenuti gli atti per la trascrizione nei registri di Stato Civile.

Sono previste alcune eccezioni:

 

Trasferimento temporaneo, di durata inferiore ai dodici mesi.

 

Dipendenti dello Stato inviati all’estero.

 

COME ISCRIVERSI

La richiesta di iscrizione può essere fatta dall’interessato (per sé e per tutti i familiari di cittadinanza italiana)

 

Presentandosi al Consolato italiano del luogo di residenza all’estero entro 90 giorni dalla data dell’espatrio.

 

 

Denunciando l’espatrio all’ufficio A.I.R.E. del Comune di Soverato, anche in questo caso, l’interessato dovrà dichiarare il trasferimento presso l’ufficio Consolare (entro 90 giorni dall’espatrio) il quale provvederà all’invio della conferma dell’avvenuto trasferimento che consentirà l’effettiva iscrizione all’A.I.R.E.

 

VARIAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI

I cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. devono informare il proprio Comune su tutte la variazioni dei dati anagrafici: stato civile, cittadinanza,indirizzo, composizione familiare, tramite comunicazione al Consolato italiano del territorio estero di residenza che provvederà ad inoltrarle all’ufficio AIRE.

Le persone iscritte all’AIRE godono dei diritti loro riconosciuti dalla legge vigente e precisamente:

 

Mantengono diritto di voto.

 

Possono ottenere le certificazioni di residenza, stato di famiglia, cittadinanza, carta d’identità, iscrizione A.I.R.E., stato libero.

 

Conservano la cittadinanza italiana.

 

Possono ottenere, in caso di rimpatrio, la reiscrizione all’anagrafe.

 

CANCELLAZIONE

La cancellazione dall’A.I.R.E.avviene per:

 

Rimpatrio nel Comune di Soverato o in altro Comune italiano.

 

Per morte.

 

Per irreperibilità presunta trascorsi cento anni dalla nascita o dopo essere sfuggito a due rilevazioni censuarie successive.

 

Per perdita della cittadinanza italiana.

 

Per trasferimento all’A.I.R.E di un altro Comune italiano.

 

 

 

L´ ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL´ ESTERO
I cittadini residenti all´ estero e regolarmente iscritti all´ AIRE hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia. Per le consultazioni amministrative, nonché per l´ elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all´ estero ricevono una cartolina-avviso, che consente loro di poter rientrare in Italia per prendere parte al voto. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all´ Italia, gli elettori residenti nell´ U.E. ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza. Gli elettori italiani residenti in Paesi non appartenenti all´ U.E. ricevono, invece, la cartolina-avviso per il rientro in Italia ai fini del voto.
 
Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale, é stata istituita, dalla Legge 459/2001, l´ apposita circoscrizione estero per l´ elezione di sei senatori e dodici deputati, per la quale gli elettori all´ estero possono esprimere il proprio voto per corrispondenza. In questi ultimi casi l´ elettore all´ estero riceve dall´ Ufficio consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali ed una busta affrancata recante l´ indirizzo dell´ Ufficio consolare stesso. I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilitá o coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dall´ elenco degli elettori all´ estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza, entro l´ undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reiscritti all´ AIRE e poter esercitare così il diritto di voto per corrispondenza. A tal fine l´ Ufficio consolare deve richiedere,entro 24 ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il cittadino omesso dall´ elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.

Comune di Soverato      C.F.84000610794       P.I.00522040799

HTML 4.01 Strict Valid CSS
Pagina caricata in : 0.107 secondi
Powered by Simplit CMS